Il codice della strada punisce chi si mette alla guida in uno stato di alterazione psico fisica derivata dall’abuso sostanze alcoliche.
Ai sensi dell’art. 186 Cd.S. (Codice della Strada), la guida in stato di ebbrezza è punita in modo diverso sulla base del tasso alcolemico riscontrato nel guidatore.
Tale articolo distingue le tre fasce di gravità (art. 186 comma 2 C.d.S.), punite via via più severamente:
1. La prima fascia di gravità compresa tra un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro è punita con il pagamento di una sanzione amministrativa da € 544 a € 2.174, nonché con la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. In questa prima fascia la trasgressione non ha rilevanza penale e il guidatore sarà punito unicamente con una sanziona amministrativa.
2. La seconda fascia di gravità compresa tra un tasso alcolemico superiore a 0,8 e inferiore a 1,5 grammi per litro è punita con il pagamento di una ammenda da € 800 a € 3.200, nonché con la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Questa seconda fascia ha rilevanza penale e comporta l’apertura di un procedimento penale a carico del guidatore.
3. La terza fascia di gravità corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro è punita con il pagamento di una ammenda da € 1.500 a € 6.000 , nonché con la sospensione della patente di guida da uno a due anni. In quest’ultimo caso è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo il caso in cui il veicolo non appartenga al guidatore. Questa terza fascia ha rilevanza penale e comporta l’apertura di un procedimento penale a carico del guidatore.
La guida in stato di ebbrezza, qualsiasi sia la fascia di gravità, è sempre punita con la sanzione della decurtazione di 10 punti della patente di guida
Vi sono, inoltre, delle aggravanti specifiche che, qualora sussistenti, vanno ad inasprire notevolmente il trattamento sanzionatorio a carico del contravventore.
Ai sensi dell’art. 186 comma 2 bis, C.d.S., se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona diversa dal guidatore. Si tratta di una aggravante specifica che oltre a comportare il raddoppio delle sanzioni civile e penali, preclude la possibilità di ricorrere ai lavori di pubblica utilità.
Vi è un ulteriore aggravio delle sanzioni penali (art. 186 comma 2 sexies C.d.s.) qualora la guida in stato di ebbrezza venga riscontrata in orario notturno. E’ infatti stabilito che le ammenda previste all’art. 186 comma 2 C.d.S. (seconda e terza fascia di gravità) sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è commesso in orario notturno compreso tra le 22,00 e le 07,00.
Un particolare trattamento sanzionatorio è previsto per conducenti di eta’ inferiore ad anni ventuno, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose. Per queste categorie di guidatori il tasso alcolemico consentito è pari a zero.
In particolare, ai sensi dell’art. 186 bis C.d.S. è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155 a € 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro. Se durante la guida viene causato un incidente, le precedenti sanzioni sono raddoppiate.
Ed ancora, per tali tipologie di guidatori, qualora incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a) C.d.S. , le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c) C.d.S., le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
Qualora al guidatore venga contestato la guida in stato di ebbrezza, piuttosto che sperare in una difficile assoluzione in un procedimento ordinario, occorre avere un atteggiamento di tipo pragmatico. In altri termini occorre individuare la strada migliore per ridurre i danni. In questi casi, la strada migliore può essere rappresentata dai lavori di pubblica utilità o dalla sospensione del processo per messa alla prova.
Attraverso i lavori di pubblica utilità la pena prevista nella sentenza di condanna viene convertita in lavori socialmente utili, ovvero lavori non retribuiti da eseguirsi presso enti accreditati (Comuni, Enti sociali ecc). Ricorrendo ai lavori di pubblica utilità il guidatore potrà godere di particolari benefici, in primo luogo il reato verrà dichiarato estinto, in secondo luogo la sanzione accessoria della sospensione della patente verrà dimezzata, infine la confisca dell’auto verrà revocata.
Tuttavia, i lavori di pubblica utilità possono essere richiesti solo se non è contestata l’aggravante specifica di aver cagionato un incidente stradale per guida in stato di ebbrezza. In questo caso si potrà ricorrere all’istituto della messa alla prova. Attraverso la messa alla prova si evita lo svolgimento del processo penale e l’emanazione di una sentenza di condanna, a patto però di svolgere con serietà e diligenza i lavori socialmente utili. La sospensione del processo con messa alla prova è infatti una modalità alternativa di definizione del procedimento penale, attraverso la quale è possibile ottenere una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato. In questo caso però il Prefetto potrà comunque irrogare le sanzioni accessorie della revoca della patente e del sequestro dell’auto.
Diritto PenaleRischi della guida in stato di ebbrezza, lavori di pubblica utilità e messa alla prova
Giugno 27, 20200
