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Diritto CivileLiti condominiali, come si annulla la delibera assembleare.

Giugno 27, 20200
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Ritieni che una delibera condominiale pregiudichi i tuoi interessi? È possibile impugnarla, vediamo in quali casi.
In ogni caso in cui ti trovi di fronte ad una delibera condominiale che lede i tuoi diritti o che ritieni illegittima hai la possibilità di impugnarla. Se non lo fai, i vizi della delibera potrebbero sanarsi, ti troveresti costretto quindi a dover rispettare delle scelte illegittime che non condividi.
Ma quando è possibile impugnare una delibera condominiale e chi può farlo?
L’articolo 1137 del codice civile risponde a queste domande.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni. Tale termine decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Appare evidente che non tutte le delibere condominiali sono impugnabili, ma si possono impugnare solo quelle che violano norme di legge oppure sono contrarie al regolamento condominiale.
Non qualsiasi condomino potrà impugnare la delibera viziata, ma la potranno impugnare solo i condomini assenti, dissenzienti o astenuti.
Quindi nel dubbio è sempre meglio astenersi.
Tuttavia l’art. 1137 del codice civile, si applica unicamente alle delibere annullabili e non anche a quelle nulle.
Sono annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, quelle adottate in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all’oggetto (cfr. S.U n. 4806/2015).
Sono nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto (cfr. S.U n. 4806/2015).
Le delibere nulle sono sottratte all’ambito di applicazione dell’art 1137 c.c. perciò possono essere sempre impugnate e da qualsiasi condomino.
Come si vede, si possono impugnare le delibere assembleari solo per vizi di natura formale (contrarietà alle norme di legge o al regolamento condominiale) non anche per questioni di merito.
Ad esempio, non potrai impugnare una delibera assembleare solo perché contiene un intervento costoso e che non condividi. Le valutazione di merito sono una prerogativa dell’assemblea condominiale che decide a maggioranza e come tali insindacabili anche di fronte al Giudice. Potrai invece impugnare ogni decisione adottata con una maggioranza inferiore rispetto a quella prevista dal codice civile o se detta decisione va a pregiudicare concretamente il tuo diritto di proprietà. In questo caso, infatti, c’è una violazione di legge su cui il Giudice ha potere di intervenire.
Come si impugna una delibera assembleare?
Il primo passo da compiere è quello di promuovere il tentativo di mediazione, ovvero una particolare procedura che mira a risolvere questa tipologia di controversia prima di ricorrere al Giudice.
Normalmente i problemi si risolvono già in questa prima fase, se così non fosse, a fronte del tentativo di mediazione fallito, il condomino potrà adire le vie legali chiedendo l’intervento del Giudice per tutelare i suoi diritti lesi.

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